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Federico Zucconi, partner del dipartimento Finance, Projects & Restructuring, analizza gli effetti della normativa di emergenza volta ad agevolare l’accesso a nuova finanza da parte delle imprese, evidenziando le zone d’ombra rimaste nella disciplina anche dopo la conversione in legge del Decreto Liquidità.
L’art. 1 del cd. Decreto Liquidità prevede come noto la possibilità per imprese di ogni dimensione di accedere a finanziamenti bancari assistiti in misura variabile da garanzia prestata da SACE.
Nel suo articolato, la norma si riferisce alla “impresa beneficiaria” quale destinataria del finanziamento; sono tuttavia numerosi i riferimenti al gruppo di appartenenza di tale impresa, principalmente ai fini del calcolo dei parametri ma anche in relazione ad obblighi (ad esempio l’impegno a non deliberare la distribuzione di dividendi deve riguardare tutte le società del gruppo).
L’art. 1 del cd. Decreto Liquidità prevede come noto la possibilità per imprese di ogni dimensione di accedere a finanziamenti bancari assistiti in misura variabile da garanzia prestata da SACE.
Nel suo articolato, la norma si riferisce alla “impresa beneficiaria” quale destinataria del finanziamento; sono tuttavia numerosi i riferimenti al gruppo di appartenenza di tale impresa, principalmente ai fini del calcolo dei parametri ma anche in relazione ad obblighi (ad esempio l’impegno a non deliberare la distribuzione di dividendi deve riguardare tutte le società del gruppo).